Legge istitutiva della "Giornata del Ricordo" e per
la concessione di un riconoscimento ai parenti degli infoibati
Legge 30 marzo 2004, n.92
Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe,
dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione
di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Istituzione del Giorno del Ricordo)
1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo"
al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del
confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la
conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e
grado. è altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione
di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di
quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio
culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume
e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli
stessi, negli anni trascorsi e negli
anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa
nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità
istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.
3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 è considerato solennità
civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non
determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora
cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di
orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2.
1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede
a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è
concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004
all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di
100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila
euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Riconoscimento ai
congiunti degli infoibati)
1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti
fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in
Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati
soppressi e infoibati, nonchè ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a
domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con
relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7,
comma 1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti,
nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante
annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il
riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani
che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la
morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia,
escludendo quelli che sono morti in combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e
nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di
formazioni non a servizio dell'Italia.
Art. 4.
1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o
si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando
ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonchè riferimenti a studi,
pubblicazioni e memorie sui fatti.
2. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei
lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta
viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.
Art. 5.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione
di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da
persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli
stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei
Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle
foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione
delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonchè
da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della
commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento
i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 3 per le quali sia
accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.
2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze,
scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti
e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e
dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.
Art. 6.
1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica
sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.
2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla
determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e
smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda", nonchè del
diploma.
3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
Art. 7.
1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di
172.508 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
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